IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212,  recante  delega
al Governo per  l'attuazione  delle  direttive  del  Consiglio  delle
Comunita' europee n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e  n.  85/584/CEE,  in
materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 1991; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 1991; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro, della sanita'  e  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che sono
in  possesso  dei  diplomi,  certificati  ed  altri  titoli  di   cui
all'allegato del  presente  decreto  e'  riconosciuto  il  titolo  di
farmacista ed e'  consentito  l'esercizio  delle  seguenti  attivita'
professionali: 
    a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali; 
    b) fabbricazione e controllo dei medicinali; 
    c) controllo dei medicinali in un laboratorio  di  controllo  dei
medicinali; 
    d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali
nella fase di commercio all'ingrosso; 
    e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione  dei
medicinali nelle farmacie aperte al pubblico; 
    f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione  dei
medicinali negli ospedali; 
    g)  diffusione  di  informazioni  e  consigli  nel  settore   dei
medicinali. 
  2. L'elenco di cui  all'allegato  e'  modificato  con  decreto  del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della universita'
e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  in  conformita'   ad
eventuali modifiche ed integrazioni delle direttive comunitarie. 
  3. I diplomi, certificati ed altri titoli  rilasciati  dagli  Stati
membri  delle  Comunita'  europee  ai  cittadini  degli  stessi,  che
soddisfano l'insieme dei requisiti  minimi  di  formazione  richiesti
dalla normativa comunitaria, ma non corrispondono alle  denominazioni
figuranti nell'allegato al presente decreto, sono assimilati, a tutti
gli effetti, ai diplomi, certificati e altri titoli di cui  al  comma
1, se  sono  corredati  di  un  attestato  che  certifichi  che  sono
rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni
comunitarie e che sono  assimilati  dallo  Stato  membro  che  li  ha
rilasciati a quelli specificati nell'allegato al presente decreto.