IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato del presente decreto e' riconosciuto il titolo di farmacista ed e' consentito l'esercizio delle seguenti attivita' professionali: a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali; b) fabbricazione e controllo dei medicinali; c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali; d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso; e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico; f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali; g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali. 2. L'elenco di cui all'allegato e' modificato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformita' ad eventuali modifiche ed integrazioni delle direttive comunitarie. 3. I diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle Comunita' europee ai cittadini degli stessi, che soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, ma non corrispondono alle denominazioni figuranti nell'allegato al presente decreto, sono assimilati, a tutti gli effetti, ai diplomi, certificati e altri titoli di cui al comma 1, se sono corredati di un attestato che certifichi che sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni comunitarie e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli specificati nell'allegato al presente decreto.